I procedimenti penali dopo il c.d. "pacchetto sicurezza"



IL  GIUDIZIO ABBREVIATO ( rimane invariato)

- E’  un giudizio speciale che ha luogo nell’udienza preliminare ovvero in sede di conversione di altro rito speciale; esclude il dibattimento ed utilizza ai fini probatori i soli atti contenuti nel fascicolo del Pm raccolti nelle indagini preliminari.

- Presupposto è che il Pm abbia già formulato l’imputazione con l’esercizio dell’azione penale ex art.405 cpp.

- Esclusiva scelta dell’imputato: il Pm non ha alcun potere di consentire o meno a tale scelta  e lo stesso giudice ha l’obbligo di accogliere la richiesta avanzata ( ma vedi art.438, 5cpp )

-  Riduzione secca di 1/3 della pena. Possibilità per l’imputato di scegliere  tra due tipi di richiesta: 1) abbreviato ordinario o 2)  abbreviato condizionato il quale consente all’imputato di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato ad una integrazione probatoria da effettuarsi in udienza davanti al giudice, indicando le fonti di prova da assumere. A fronte di tale richiesta il giudice non è obbligato ( 438, 5cpp ) a disporre il giudizio abbreviato ma può rigettare l’istanza quando le prove richieste siano da lui ritenute irrilevanti od inammissibili ovvero quando l’assunzione di esse determinerebbe un appesantimento dell’iter dell’udienza  incompatibile con la natura del rito. In caso di accoglimento del rito e dell’integrazione probatoria il Pm è ammesso a richiedere prova contraria.

- In entrambi i tipi di rito deve essere sempre ammesso l’interrogatorio dell’imputato che ne faccia richiesta essendo espressione del diritto di autodifesa ( pena nullità a regime intermedio)

- Con la riforma Carotti il rito abbreviato non si può definire giudizio allo stato degli atti in quanto sono possibili due nuove fonti di prova in udienza, la 438, 5cpp ( rito abbreviato condizionato)  e la 422,2-3-4cpp ( integrazione probatoria)

- Modalità svolgimento: richiesta imputato, il giudice con ordinanza ammette o rigetta, camera di consiglio senza pubblico con modalità dell’udienza preliminare; è ammessa la costituzione di parte civile ma questa non ha facoltà di interloquire nella scelta del rito; non è ammissibile la modifica dell’imputazione salvo in caso di assunzione  di nuove fonti di prova ed in tal caso l’imputato può chiedere  termine non superiore a 10 gg per valutare la revoca della richiesta di giudizio abbreviato oppure presentare una integrazione difesa

- E’ inammissibile l’appello contro la sentenza di proscioglimento da parte dell’imputato mentre è limitato per il Pm contro le sentenze di condanna

 

IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO : non più una facoltà del pubblico ministero ma un obbligo quando ricorrono i presupposti indicati dall’art.449 cpp. ( vedi NOTA 1)

- Alla pari del rito immediato salta l’udienza preliminare; qui l’imputato viene presentato dal Pm direttamente ( ed ora obbligatoriamente in presenza dei presupposti di legge) al giudice dibattimentale mentre nel rito immediato è il Gip  ad emettere il decreto di giudizio immediato;

- Entro 30 gg dall’arresto in flagranza o dalla notizia di reato appresa da confessione resa dall’imputato durante l’interrogatorio in presenza del difensore, il Pm deve presentare direttamente l’imputato al giudice, salvo gravi ragioni di pregiudizio alle indagini in corso

- Giudizio direttissimo atipico: si è in difetto dei presupposti dell’arresto o della confessione e riguarda i reati concernenti le armi ed esplosivi. Altra ipotesi di giudizio direttissimo riguarda i reati inerenti a violenze commesse in occasione di competizioni sportive

- In caso di arresto in flagranza il Pm può scegliere di avvalersi della udienza di convalida per ottenere il contestuale giudizio di merito sulla imputazione; in tal caso la convalida ed il giudizio sono concentrate nanti il giudice del dibattimento e deve rispettarsi il termine di 48 ore dall’arresto per la presentazione dell’imputato al giudice in quanto la convalida dovrà avvenire nelle successive 48 ore. Il Pm può valutare di separare le due attività  di convalida e di giudizio, rivolgendosi per la prima al Gip entro 48 ore e per il secondo al giudice dibattimentale entro 30 gg dall’arresto.

- Se l’imputato è libero il Pm deve notificargli il decreto di citazione a giudizio che vale anche come forma di contestazione dell’accusa e quindi legittima la celebrazione del giudizio in contumacia del prevenuto; se l’imputato è in vinculis va tradotto in udienza e presentato direttamente al giudice dibattimentale dove il Pm eserciterà l’azione penale

- All’udienza, in presenza del difensore, l’imputato ha diritto ad un termine per la difesa nonché a visionare gli atti delle indagini; imputato e persona offesa costituitasi parte civile possono presentare direttamente i testi in udienza . Il dibattimento prosegue nelle forme ordinarie con il regime dell’esame incrociato e lo sbarramento degli atti non aventi dignità di prova

- La mancata la convalida dell’arresto eseguito nella supposta flagranza non impedisce alle parti di accordarsi ugualmente perché  prosegua il giudizio direttissimo; le parti possono inoltre accordarsi perché l’udienza prosegua col patteggiamento o con il rito abbreviato

 

NOTA 1

La scelta del rito direttissimo, con il nuovo pacchetto sicurezza,  diviene ora la regola  ( prima il pm poteva scegliere se farvi ricorso o meno) per tutte le indagini che non richiedono attività ulteriori da parte del pubblico ministero, in presenza delle seguenti condizioni:

- quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato, presentando l’imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall’arresto ( in corso di conversione è stato approvato un emendamento che estende da 15  a 30 giorni dall’arresto il termine entro il quale il pubblico ministero deve presentare l’imputato in udienza);

- nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio ( atto garantito dalla necessaria presenza del difensore) ha reso la confessione.

L’obbligo del pm di procedere al giudizio direttissimo è limitato dall’eventuale grave pregiudizio che l’instaurazione dello stesso giudizio speciale potrebbe arrecare  alle indagini in corso.

  

IL GIUDIZIO IMMEDIATO : è chiesto dal pm solo se non pregiudica gravemente le indagini ( vedi NOTA 2 )

- Assenza dell’udienza preliminare; azionabile dal Pm ma anche autonomamente ex art.419, 5 cpp dall’imputato; rispetto al direttissimo, tale rito richiede  una previa verifica del Gip;

- E’  disposto con decreto del Gip in assenza di contraddittorio in presenza di presupposti di legge e su base cartolare: 1) evidenza della prova; 2) previo interrogatorio dell’indagato o quantomeno della notificazione a questi dell’invito a presentarsi ex art.375 cpp contenente l’enunciazione del fatto e le fonti di prova, in ordine al quale egli non sia  comparso nanti al Pm; 3) il dato cronologico della formulazione della richiesta entro 90 gg dall’iscrizione della notitia criminis

- Per l’imputato non occorrono i suddetti requisiti. Egli può chiedere il rito immediato in due casi: a) dopo la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare ex art.419, 5 cpp; 2) dopo la notifica del decreto penale

- Il Gip, con un esame cartolare, entro 5 gg dispone il giudizio immediato con decreto ( o rigetta la richiesta) che va notificato alle parti 30gg prima del dibattimento; nel decreto è previsto, a pena di nullità, l’avviso che l’imputato può chiedere in sua alternativa, entro 15 gg,  il giudizio abbreviato o il patteggiamento ( nel rito direttissimo tale avviso all’imputato è fatto oralmente dal presidente)

- Se l’imputato chiede il mutamento del rito immediato in abbreviato, il Gip che ha emesso il decreto di giudizio immediato non può, per incompatibilità, celebrare il rito abbreviato

 

NOTA 2

Il nuovo testo dell’art.453 cpp prevede che il pm, quando la prova appare evidente, possa chiedere il giudizio immediato, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini;

tale richiesta può essere fatta anche fuori dai termini di cui all’art.454, comma 1, cpp e comunque entro 180 giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.

La richiesta del giudizio immediato deve essere formulata dopo la definizione del procedimento ex art.309 cpp  ( riesame di misure cautelari) ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame ( art.453, comma 1-ter, cpp).

Il nuovo comma di cui all’art.455 cpp introdotto dalla recente novella del 2008 prevede  che il giudice debba rigettare la richiesta di giudizio immediato se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

 

IL PATTEGGIAMENTO:  in secondo grado niente accordi delle parti per l’accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello con rideterminazione della pena e rinuncia agli altri motivi.  ( vedi NOTA 3)

- Accordo sulla entità della pena da irrogare ed implicitamente anche sulla affermazione di colpevolezza.  Può richiedersi in fase di indagini preliminari ovvero in udienza preliminare  fino a che non siano state presentate  le conclusioni. In caso di direttissimo sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento ex art.492 cpp ; in caso di rito immediato entro 15 gg dalla notifica del decreto di giudizio immediato; in caso di decreto penale con l’opposizione.

Condizioni: 1) accordo tra imputato e Pm sulla pena; 2) quantità di pena pattuita non eccedente i 5 anni di pena detentiva ( comprensiva della diminuente del rito ); 3) provvedimento del giudice di accoglimento della richiesta  il quale, comunque,  non può modificare o integrare l’accordo

- Il giudice deve valutare la corretta qualificazione giuridica del fatto reato contestato  e la congruità della pena patteggiata per la finalità rieducativa dell’imputato; inoltre deve valutate l’assenza di cause di non punibilità che imporrebbero l’immediato proscioglimento dell’imputato

- Il Pm deve motivare l’eventuale suo dissenso e comunque la richiesta può essere accolta nel merito dal giudice dibattimentale

- Natura di sentenza di condanna. Ulteriori premialità: 1) esclusione pagamento spese processuali; 2)esclusione possibilità di applicazione di pene accessorie o misure di sicurezza; 3) possibilità di applicazione sanzioni sostitutive;

- Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena e questa può essere imposta come condizione sostanziale dell’accordo sul rito

- La sentenza di patteggiamento è inappellabile ma solo ricorribile in cassazione per motivi di illegittimità; il Pm può appellare solo se essa è stata emessa con il suo dissenso al patteggiamento

 

NOTA 3

L’istituto del cd patteggiamento in appello prevedeva che la Corte d’Appello, se le parti ne facevano richiesta, dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d’appello, poteva decidere sul punto in camera di consiglio ex art.599 cpp. L’art.602, comma 2, cpp stabiliva, in caso di concorde richiesta delle parti per l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello ex art.599, comma 4, cpp, l’obbligo per il giudice che intendeva accoglierla di provvedere immediatamente, oppure di disporre immediatamente per la prosecuzione del dibattimento.

 

IL DECRETO PENALE  ( rimane invariato)

- Evitare sia udienza preliminare che dibattimento: in caso di opposizione l’opponente potrà chiedere di celebrare il dibattimento ovvero avanzare  richiesta di  giudizio abbreviato  o patteggiamento o oblazione;

- Tale procedimento può essere attivato solo dal Pm prima ancora che egli abbia formulato la richiesta di rinvio a giudizio e che lui stesso o l’imputato abbiano promosso uno degli altri riti alternativi

- Il pm, svolte le indagini ed acquisite chiare fonti di prova della colpevolezza, può chiedere al Gip di emettere decreto penale  contenente la contestazione del reato e la applicazione della pena pecuniaria; tale decreto è inaudita altera parte

- Presupposti:  1) che il Pm chieda l’applicazione solo di una pena pecuniaria; 2) che la richiesta venga fatta entro 6 mesi dalla iscrizione della notitia criminis; 3) che non sia necessaria l’applicazione di una misura di sicurezza; 4) nei reati procedibili a querela occorre la non opposizione del querelante

- Il Gip deve valutare la correttezza della qualificazione giuridica e la esattezza della riduzione della pena pecuniaria  ( diminuzione sino alla metà del minimo edittale);

- Non sono applicate pene accessorie; la confisca è disposta se obbligatoria; la condanna non è di ostacolo ad una successiva sospensione condizionale della pena; non spese del procedimento; il reato si estingue se dopo 5/2 anni l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione  della stessa indole

- L’imputato se non ritiene conveniente la statuizione di condanna del decreto può proporre opposizione entro 15 gg dalla sua notifica chiedendo giudizio immediato, abbreviato, patteggiamento o oblazione. In difetto il decreto penale diviene esecutivo ed irretrattabile al pari di una sentenza.

- Il procedimento per decreto non è ammissibile in caso di irreperibilità dell’imputato e l’eventuale decreto emesso va revocato di ufficio dallo stesso Gip: il procedimento proseguirà oltre attivando un’altra forma di esercizio dell’azione penale.

- A seguito di opposizione il processo può seguire queste vie: 1) se l’imputato nulla chiede ovvero avanza esplicita richiesta del dibattimento il Gip è tenuto ad emettere decreto di giudizio immediato; 2) se l’imputato chiede il  patteggiamento ed il Pm consente, ovvero il giudizio abbreviato, il Gip procede a celebrare i detti riti speciali; 3) se l’imputato chiede l’oblazione, ricorrendone i presupposti e dopo il versamento della somma prevista, il giudice emetterà sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per oblazione

 

Valter Marchetti, Foro di Savona